Normativa Sicurezza

 

Norme sulla Sicurezza

Che cos’è il Documento di Valutazione Rischi (DVR)?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere predisposto in ogni istituto scolastico ad opera del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, come previsto dal D.lgs 81/08 . Con la circolare n. 119 del 29 aprile 1999, il Ministero dell’ Istruzione ha fornito un modello guida per la valutazione dei rischi.

Consultazione del DVR dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - Massa

Che cos’è un piano di emergenza delle scuole e chi lo deve predisporre? 

Il piano di emergenza è contenuto nel documento di valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del Dirigente Scolastico. E’ obbligatorio (D.M. 26/8/92) e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di un allontanamento rapido dall’edificio scolastico. Attraverso questo documento si devono perseguire i seguenti obiettivi:

  • indicare le procedure da seguire per evitare l’insorgere di un’emergenza;
  • affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità;
  • prevenire situazioni di confusione e di panico;
  • pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all’interno che all’esterno dell’edificio;
  • assicurare, se necessario, un’evacuazione facile, rapida e sicura.
PER IL PERSONALE: INFORMATIVA per la salvaguardia della salute e sicurezza propria e dei terzi D.lgs81-2008 e s.m.i.I 

F.A.Q.

Le prove di evacuazione: quante all’anno e con quali modalità e tempi vanno effettuate?

Il piano di emergenza definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di emergenza. Nel corso delle prove di evacuazione, “da effettuare almeno due volte durante l’anno scolastico” (D.L.577/82), deve essere verificata la “funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica”. E’ importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell’edificio, per verificare continuamente l’apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza. Al termine dell’esercitazione è utile analizzare in classe i comportamenti tenuti in modo da correggere gli eventuali errori commessi durante la prova.

Di chi è la competenza in materia di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole?

La competenza degli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia scolastica è dell’ente locale, proprietario degli immobili. Costituiscono precisi obblighi di legge per i Comuni e per le Province non solo i lavori edilizi di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc. ma anche la manutenzione ordinaria, nonché la fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità. Se vi sono ritardi, carenze, inadempienze nello stato degli edifici scolastici e delle strutture la responsabilità primaria è dell’ente locale, così come spetta all’amministrazione locale mettere a norma di sicurezza gli edifici. L’ente locale competente è il Comune, per le scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado mentre è la Provincia per le Scuole Secondarie di Secondo grado ed Artistici.

Quali sono le competenze del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza degli edifici scolastici?

I principali obblighi del Dirigente Scolastico, definito anche come “datore di lavoro”, che discendono dal D.lgs 81/2008 (ex D.lgs. 626/94) sono:

  • valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica;
  • elaborare il documento di valutazione dei rischi;
  • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • nominare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • nominare il medico competente, ove ce ne sia la necessità
  • nominare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (“figure sensibili”), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es. laboratori, officine, ecc.);
  • fornire ai lavoratori ed agli studenti equiparati, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  • adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria;
  • assicurare un’adeguata attività di formazione ed informazione degli interessati – personale docente e non, studenti – sulla base delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
  • consultare il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La normativa sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra Ente Locale ed istituti scolastici fondamentale per promuovere una cultura della sicurezza e per attuare un miglioramento delle condizioni di lavoro. Spesso per quanto attiene la competenza specifica inerente un obbligo normativo in materia di sicurezza si crea un contrasto tra Ente Locale e Istituto Scolastico. In proposito è importante sottolineare che tutte quelle che sono attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici, alla loro fornitura e manutenzione sono a carico dell’Ente locale (l’art. 3 delle Legge 11 gennaio 1996 n. 23). In merito ai predetti interventi gli obblighi (D.lgs. 81/2008) da parte dei Dirigenti Scolastici si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale competente.

In base a quale legge si può richiedere di prendere visione della documentazione relativa alla sicurezza dell’edificio scolastico?

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche) è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest’ultima. Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l’accesso. E’ su questa base, dunque che genitori, insegnanti, studenti maggiorenni, personale non docente possono fare richiesta e prendere visione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell’edificio scolastico.

Quando una classe è sovraffolata?

Negli ultimi tempi, ai problemi di “ordinaria insicurezza delle scuole si sono aggiunti quelli provocati dal sovraffollamento delle classi. Il Regolamento attuativo della legge 133/2008, articolo 64, infatti, ha previsto nel 2009 e nel 2010 l’innalzamento progressivo del numero degli alunni per classi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Cosa prevede il regolamento attuativo per l’innalzamento del numero di alunni per classe?

Le altre norme esistenti per formare le classi prevedono però anche: il massimo affollamento consentito in aula è di 26 persone, di cui 25 studenti ed 1 insegnante (Norme relative alla prevenzione degli incendi, art.5 D.M. 26/08/1992). L’inosservanza di questa norma comporta la decadenza della validità del certificato di prevenzione incendio, rilasciato sulla base dell’effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule; lo spazio vitale previsti per ciascuno studente, secondo il tipo di scuola è indicato sotto e l’altezza delle aule non può essere inferiore a 3 metri. Secondo quanto prevede il D.M. del 18 dicembre 1975, il mancato rispetto di tale norma, determina una cubatura di aria pro capite inadeguata. Ciò può causare danni alla salute per un non corretto ricambio d’aria ed incidere sul livello di vivibilità, sulla qualità delle relazioni interpersonali ed anche sull’apprendimento. In presenza di uno studente con gravi disabilità il numero massimo consentito è di 20 alunni per classe (Legge 20/08/01 n.333, D.M. 24/07/98 n. 331, D.M. 03/06/99 n.141).